Il giudice sportivo ha emesso oggi i provvedimenti in seguito alla seconda giornata del campionato Primavera disputata lo scorso weekend. Batosta per l’Avellino che ha rimediato due gare di squalifica del centro sportivo di Lacedonia in cui la Primavera allenata dall’ex Napoli Gennaro Iezzo disputa le partite interne. I prossimi incontri casalinghi contro Roma e Ternana saranno disputati in un altro campo, la Primavera irpina, invece, affronterà il Napoli in trasferta da calendario il 17 Ottobre per la quinta giornata a Sant’Antimo. Ecco il comunicato del giudice sportivo:
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: Gara Soc. Avellino – Soc. Bari
Il Giudice Sportivo, premesso che: dall’esame del referto arbitrale è emerso che: – al 20° del primo tempo, l’Arbitro, su segnalazione di un Assistente, provvedeva ad allontanare dallo spazio antistante gli spogliatoi un collaboratore della società Avellino, non inserito nella distinta di gara, che, oltre a dare disposizioni tecniche ai calciatori irpini, scherniva quelli della squadra avversaria e, mentre raggiungeva gli spalti, rivolgeva anche epiteti insultanti agli Ufficiali di gara; – alla fine del primo tempo il soggetto in questione, nonostante fosse stato precedentemente allontanato, stazionava nuovamente nella zona dagli spogliatoi tanto che l’Arbitro era costretto ad esortare i dirigenti locali ad allontanarlo; – al 15° del secondo tempo, il medesimo collaboratore, si riposizionava nello spazio antistante gli spogliatoi continuando ad insultare sia i calciatori della squadra avversaria sia gli Ufficiali di gara. L’Arbitro tramite il capitano della società Avellino gli intimava nuovamente di abbandonare tale zona; – al termine della gara lo stesso soggetto si recava nuovamente negli spogliatoi affrontando con fare aggressivo un Assistente, arrivando perfino al contatto petto contro petto per ostruirgli il passaggio, gridandogli da distanza molto ravvicinata insulti e minacce oltre a millantare una carica pubblica (sindaco di Lacedonia) che non ricopriva, senza che nessun dirigente biancoverde, vista la mancata presenza della Forza Pubblica, intervenisse per farlo desistere da tale censurabile comportamento; – successivamente, dopo che la situazione era tornata alla normalità, si presentava nello spogliatoio degli Ufficiali di gara il dott. Mario Rizzi, sindaco di Lacedonia comune in cui è sito il centro sportivo che ospita le gare interne della squadra “Primavera” della società Avellino, che riconosceva nel sig. Enzo Vito il collaboratore reo dei comportamenti sopra esposti.
Considerato che, del comportamento violento, aggressivo, ingiurioso, minaccioso e intimidatorio del proprio collaboratore, la società Avellino è oggettivamente responsabile ex art. 4 in relazione all’art. 1bis CGS, e che la stessa società non poneva in essere alcuna attività volta ad evitare ed a far cessare tale atteggiamento, ne conseguono gli effetti sanzionatori che questo Giudice ritiene equo quantificare. ex art. 18 n.1 lettera f) nei termini di cui al dispositivo. delibera di sanzionare la Soc. Avellino con la squalifica del campo per due giornate effettive di gara.
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