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UFFICIALE – Juve, turno di squalifica a tutta l’Under 16 e ammenda di 6000 euro per i cori contro Napoli nella semifinale Scudetto 2017/18

Un turno di squalifica a tutti i ragazzi dell’Under 15 della Juventus (oggi Under 16) e 6000 euro d’ammenda alla Juventus per aver intonato a fine partita della semifinale della Final Four Scudetto del
Campionato Nazionale Under 15, stagione sportiva 2017/18 il coro: ”Sarò con te, ma tu non devi mollare, abbiamo un
sogno nel cuore, Napoli usa il sapone” (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO). Ecco il comunicato della FIGC:

 

”Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 1369 pf17-18, effettuate le attività di
indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione
Disciplinare con nota prot. 4609/1369 pf 17-18/GP/GT/ag del 13 novembre 2018:
– i Sig.ri Andreano Matteo, Andreatta Marco, Basso Palmiero Giandomenico, Bevilacqua
Leonardo, Bonetti Andrea, Dall’Olio Ilian, Andrea Ferraris, Fiumanò Filippo, Giorcelli Nicolò, Giorgi
Giovanni, Infuso Christian, Lofrano Stefano, Lucchesi Lorenzo, Mauro William, Mele Flavio,
Miretti Fabio, Mulazzi Gabriele, Oliveto Nicolas, Palazzo Roberto, Petronelli Lorenzo, Pisapia
Luciano, Rastrelli Nicola, Saio Pietro, Salducco Valentino, Savona Nicolò, all’epoca dei fatti
tesserati quali calciatori per la squadra Under 15 della Juventus FC Spa;
– la società Juventus FC Spa,
per rispondere:
– i sig.ri Andreano Matteo, Andreatta Marco, Basso Palmiero Giandomenico, Bevilacqua
Leonardo, Bonetti Andrea, Dall’Olio Ilian, Andrea Ferraris, Fiumanò Filippo, Giorcelli Nicolò, Giorgi
Giovanni, Infuso Christian, Lofrano Stefano, Lucchesi Lorenzo, Mauro William, Mele Flavio,
Miretti Fabio, Mulazzi Gabriele, Oliveto Nicolas, Palazzo Roberto, Petronelli Lorenzo, Pisapia
Luciano, Rastrelli Nicola, Saio Pietro, Salducco Valentino, Savona Nicolò, all’epoca dei fatti
tesserati quali calciatori per la squadra Under 15 della Juventus FC Spa, della violazione dell’art.
1 bis co.1 del C.G.S., ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di
comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di
lealtà, probità e correttezza, per aver tutti, in concorso tra di loro, al termine della gara Juventus
vs Napoli, disputata in data 11.06.18, valevole quale semifinale della Final Four Scudetto del
Campionato Nazionale Under 15, stagione sportiva 2017/18, (terminata con il risultato di 3-0
per i bianconeri) e dopo aver fatto rientro all’interno del proprio spogliatoio, intonato a gran voce
un coro (facendone, nel contempo, il calciatore Luciano Pisapia anche una registrazione
audio/video, attraverso l’utilizzo del proprio smartphone, successivamente, dallo stesso
“postata” sul social network Instagram, così da averne – peraltro – causato l’immediata
diffusione e amplificazione mediatica) dal contenuto gravemente offensivo e denigratorio,
rivolto nei confronti della squadra avversaria, dei suoi tifosi e, più in generale, della città di Napoli
e dei suoi cittadini, quale segnatamente: “Sarò con te, ma tu non devi mollare, abbiamo un
sogno nel cuore, Napoli usa il sapone”;
– la società Juventus FC Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2
del C.G.S., delle violazioni quali sopra descritte ascrivibili, rispettivamente, ai propri, all’epoca dei
fatti, tesserati (calciatori).
Le memorie difensive
Non è pervenuta alcuna memoria difensiva nei termini previsti dal CGS FIGC.
Il dibattimento
All’udienza del 14 dicembre 2018 la Procura Federale, nel riportarsi al deferimento ha formulato
le seguenti richieste sanzionatorie:
– per tutti i calciatori deferiti, all’infuori di Pisapia Luciano: 2 (due) giornate di squalifica;
– per Pisapia Luciano: 3 (tre) giornate di squalifica;
– per la società Juventus FC Spa: € 6.000,00 di ammenda
É intervenuta l’avv. Maria Turco per i deferiti che ha posto in evidenza che la sanzione richiesta
dalla Procura federale non avrebbe alcun efficacia formativa, né educativa per i ragazzi che
hanno posto in essere la condotta censurata.
Chiede, pertanto, richiamando l’art. 16, comma 4 del CGS, che il Tribunale Federale possa
valutare la possibilità di prescrivere, in aggiunta alla sanzione dell’ammonizione, un percorso
formativo volto ad educare i ragazzi under 15, attività che, evidenzia l’avv. Turco, in parte è già
stata avviata mediante una serie di incontri aventi ad oggetto il seguente argomento: “utilizzo
consapevole dei social network”, nonché un’ulteriore attività formativa in collaborazione con la
comunità di Sant’Egidio.
La Procura ha espressamente dichiarato di non opporsi a tale eventuale possibilità.
I motivi della decisione
Il collegio ritiene il deferimento fondato, in ragione dell’evidente – neanche contestato nel
merito – deprecabile comportamento tenuto dagli odierni deferiti, in palese violazione dei valori
sportivi che, a maggior ragione in età giovanile dovrebbero orientare l’attività sportiva ed
educativa di coloro che aspirano a diventare i futuri protagonisti del mondo calcistico.
In ragione della non contestata gravità dei fatti oggetto di deferimento, il collegio non ritiene di
argomentare ulteriormente in ordine alla censurata condotta dei deferiti.
Con riferimento alla sanzione da applicare, tuttavia, il collegio ritiene di non poter accogliere la
richiesta della difesa, seppure sulla stessa la Procura ha espressamente sostenuto di non
opporsi, sebbene non si sia proceduto ad una formulazione di un esplicito accordo ex art. 23
del CGS FIGC.
L’art. 16, comma 4 CGS, richiamato dalla difesa a supporto della propria richiesta sanzionatoria
prevede che eventuali prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire
i processi educativi e di reinserimento nell’ordinamento sportivo possano essere disposte in
aggiunta alle sanzioni disciplinari e non già in alternativa, ponendo, pertanto, in primo piano
sempre e comunque il principio dell’adeguata “afflittività” della sanzione.
Nel caso di specie ritiene il collegio che la richiesta sanzione dell’ammonizione sia troppo tenue
rispetto alla gravità dei fatti contestati; non senza considerare, poi, che l’adeguata attività
formativa volta a promuovere prima di tutto il rispetto dei valori sportivi fondamentali – richiesta
quale sanzione aggiuntiva da infliggere ai deferiti e da porre in essere a carico della stessa
società deferita – dovrebbe essere un’attività da svolgere istituzionalmente da parte di tutte le
società e non già dietro impulso o quale conseguenza di un provvedimento sanzionatorio degli
organi di giustizia sportiva.
Pertanto, aderendo alla tesi di parte difensiva, si finirebbe per svuotare di ogni contenuto la
sanzione da adottare nei confronti degli odierni deferiti.
Al riguardo, pertanto, ferma restando la meritoria azione della società che ha proposto l’avvio di
un’azione formativa che dovrebbe essere la regola e non l’eccezione, il collegio ritiene congruo
infliggere ai deferiti la sanzione di una giornata di squalifica ed alla società l’ammenda nella
misura richiesta dalla Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, accoglie il deferimento ed infligge seguenti
sanzioni:
– 1 (una) giornata di squalifica ciascuno per i calciatori sig.ri Andreano Matteo, Andreatta Marco,
Basso Palmiero Giandomenico, Bevilacqua Leonardo, Bonetti Andrea, Dall’Olio Ilian, Andrea
Ferraris, Fiumanò Filippo, Giorcelli Nicolò, Giorgi Giovanni, Infuso Christian, Lofrano Stefano,
Lucchesi Lorenzo, Mauro William, Mele Flavio, Miretti Fabio, Mulazzi Gabriele, Oliveto Nicolas,
Palazzo Roberto, Petronelli Lorenzo, Pisapia Luciano, Rastrelli Nicola, Saio Pietro, Salducco
Valentino, Savona Nicolò, da scontarsi in gare ufficiali.
– ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00) a carico della Società Juventus FC Spa”.
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I Am Naples Testata Giornalistica - aut. Tribunale di Napoli n. 33 del 30/03/2011 Editore: Francesco Cortese - Andrea Bozzo Direttore responsabile: Ciro Troise © 2021 IamNaples
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