Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Atalanta, assiepati nel settore “Curva Nord Pisani” si rendevano responsabili, al 20° minuto del secondo tempo, nel numero di circa 4.000 (rispetto ai 8.068 occupanti), ed al termine della gara, nel numero dei circa 300 ancora presenti, di cori espressione di discriminazione razziale nei confronti del calciatore del Napoli Koulibaly;
considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto;
considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione reale, a norma dell’art. 11, n. 3, CGS, ai fini della punibilità degli stessi;
considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis, CGS;
P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Atalanta con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord Pisani” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.
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