E’ lapalissiano affermare che l’Agente Sportivo (già Agente FIFA, già Intermediario, alias procuratore sportivo) ha un ruolo importante nel calcio moderno ma andiamo con ordine dagli inizi della professione alla necessaria regolamentazione.
Gli inizi
Probabilmente tale figura in un modo o nell’altro, direttamente o indirettamente, è sempre esistita data la precipua funzione che esso svolge che ricordiamo – per quei pochi che non lo sapessero – consiste “nel mettere in relazione due o più soggetti ai fini : i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica; ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica; iii) del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica”( art.1 Regolamento CONI degli Agenti Sportivi).
Ma un evento che certamente ha dato il via alla nascita di questa figura è stato quello che ha visto coinvolto colui che ha rivoluzionato il calcio e lo ha fatto non solo nel calcio giocato ma anche in quello “rappresentato” (lasciatemi passare questa espressione).
Il calciatore di cui parlo è Johan Cruijff il quale nel 1968 all’atto del rinnovo del suo contratto, decise di non affrontare i dirigenti dell’Ajax solo ma di farsi assistere nella trattiva da colui che di lì a poco sarebbe diventato suo cognato, tale Cor Coster – importante commerciante di pietre preziose – che di fatto stilò gran parte del contratto.
In Italia il primo c.d. procuratore sportivo è stato l’Avv. Antonio Caliendo, originario di Mariglianella (provincia di Napoli) al quale va attribuito il primato relativo alla sottoscrizione della prima procura generale da parte di un calciatore, avvenuta nell’anno 1977. Quel calciatore era un certo Giancarlo Antognoni.
Senza soffermarsi sui numerosi campioni che egli ha assistito (ricordiamo per brevità solo Roberto Baggio, Aldair, Daniel Passerella, Totò Schillaci, Trezeguet ecc.), a lui hanno fatto seguito altri come il primo procuratore di D10S Diego Armando Maradona ossia Jorge Cyterszpiler nonché, rimanendo nei confini nazionali, l’avv. Canovi, l’Avv. Bozzo, e ancora Zavaglia, D’Amico ecc.
Nel 1994, riconoscendo ormai il diffuso fenomeno dell’assistenza di un calciatore alla stipula di un contratto da parte di uno “specialista” è stato introdotto il primo regolamento FIFA sugli agenti.
A riguardo non posso non ricordare, che nel 1995 è uscito al Cinema anche il film “Jerry Maguire” interpretato da Tom Cruise ed ispirato alla figura dell’Agente Sportivo, Celeberrima è la frase : “Salve, mi chiamo Jerry Maguire e sono un Agente Sportivo” , frase e film divenuto ispirazione per molti appassionati.
Tornando alla regolamentazione FIFA, non erano richiesti particolari requisiti: oltre quelli di onorabilità, era previsto un assoggettamento alle normative della FIFA ed il possesso di un titolo di scuola secondaria di secondo grado.
Sin dai primi tentativi di regolamentazione, la figura dell’agente è stata sempre di difficile collocazione nell’ambito dell’ordinamento statuale: mediatore, mandatario, consulente; per non parlare degli aspetti economici quali compensi e tracciabilità degli stessi.
Problematiche inoltre vi sono sempre state anche per chi già in possesso di altro titolo che potesse legittimare l’esercizio di tale professione, come per l’avvocato, spesso si sono ritrovati nella difficoltà di capire a quali norme sottostare se quelle statuali o quelle federali, per non parlare di eventuali problemi di incompatibilità circa la iscrizione negli appositi albi, poi divenuti registri.
Deregulation e Riforma
Un colpo di spugna è stato dato con la c.d. Deregulation. Nel 2015 infatti viene abolita la figura dell’Agente FIFA, a discapito di tutti coloro che avevano acquisito regolare licenza attraverso il superamento di apposito esame (divenuto col tempo sempre più articolato e complesso) acquisendo competenze specifiche; il tutto a favore di chi con un semplice diploma di scuola secondaria di secondo grado e un versamento di 500,00 € per la iscrizione nell’apposito “registro” (e non più Albo) potevano esercitare attività di assistenza ai calciatori e/o società.
Tutto ciò che di buono si stava cercando di fare era andato completamente perduto!!!
La FIFA attualmente, a seguito della Deregulation, mantiene ancora in vigore la “Regulations on working intermediaries” che individua quali sono gli elementi dell’attività dell’intermediario che devono essere recepiti dalle rispettive Federazioni nazionali.
Tuttavia, e per fortuna aggiungiamo, dal 2020 è prevista una riforma della materia da parte della stessa Federazione Internazionale che a tal uopo ha incaricato lo Stakeholders Committee e riguarderà in particolare:
-reinserimento albo Agenti FIFA
-esame per diventare agente riconosciuto dalla FIFA
-frequentazione di corsi di aggiornamenti
-assicurazione professionale
-compensi resi pubblici
-cap per le commissioni (precisamente un fee cap, un limite per le commissioni)
-creazione di una clearing-house per la tracciabilità delle operazioni
-ridefinizione del conflitto di interesse.
In Italia
Tornando alla normativa a livello nazionale, lo scempio è perpetrato per qualche anno fin quando con il DM del 23 marzo 2018 (in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 373 della Legge di Bilancio 2018) viene introdotta e regolamentata la figura dell’Agente Sportivo (clicca per il testo del decreto) introducendo, in particolare, il Regolamento CONI dell’Agente Sportivo (clicca qui per il testo) e il Regolamento Agenti Sportivi FIGC redatto in conformità a quello CONI.
Con tale riforma a livello nazionale, la FIGC ha anticipato quella FIFA, già recependo molti dei principi sopra richiamati:
– introduzione dell’esame per l’accesso alla professione di Agente Sportivi che si articola in due prove, una generale ed una speciale a cui sono esentati coloro che sono in possesso di titolo abilitativo rilasciato prima del 31.3.2015;
– iscrizione nel Registro federale (per coloro che superano l’esame e intendano svolgere l’attività di Agente Sportivo) e nel Registro nazionale istituito presso il CONI (per coloro che intenderanno svolgere l’attività di cui al relativo regolamento); il tutto dietro pagamento della somma di 500,00€ per diritti di segreteria a cui va aggiunta la somma di 250,00€ relativa alla marca da bollo da apporre sulla relativa domanda di iscrizione;
– possesso della impeccabile reputazione;
– obbligo di deposito dei contratti stipulati;
– tracciabilità dei compensi degli Agenti Sportivi (su cui bisognerebbe aprire un discorso separato dal momento che il motto sembrerebbe: trasparenza sì ma con prudenza);
– esame previsto anche per i genitori, fratelli e coniugi dell’atleta.
Da sottolineare che anche in seguito a questa riforma avviata già in Italia dal richiamato decreto rimangono ancora molte lacune da colmare.
Infatti come dichiarato dai due sindacati di categoria quali AIACS e IAFA, in occasione dell’assemblea nazionale degli agenti sportivi tenutasi il 15 maggio a Milano, i consulenti legali hanno evidenziato che un siffatto regolamento pone “irragionevoli e penalizzanti restrizioni all’attività, che risultano pregiudizievoli non solo per gli agenti manche per i fruitori dei loro servizi” ed è stato deliberato al termine della stessa una formale richiesta per istituire un tavolo di lavoro per affrontare insieme la questione.
Nel frattempo il primo esame per diventare Agenti Sportivi è già avvenuto il 7 marzo 2019 e nonostante molti siano stati i partecipanti, solo l’1% ha superato le due prove (circa 8 su ottocento a cui vi hanno partecipato).
Per chi volesse consultare il relativo bando nel quale vengono indicate le materie e le modalità di svolgimento delle prove può seguire il seguente link: bando agenti sportivi.
Il Regolamento CONI prevede due sessioni di esame relative alla parte generale, quella di marzo e quella di settembre, il Regolamento FIGC prevede due sedute per sostenere la prova speciale una nel mese di maggio ed una nel mese di novembre.
L’intenzione comunque di voler disciplinare la materia in modo esaustivo lo si ravvede anche dal C.U. n. 137/A pubblicato il 10 giugno 2019 con il quale è stata deliberata l’approvazione alle modifiche del Regolamento Agenti FIGC (clicca qui per il testo).
Con tali modifiche, in sintesi, è stato modificato:
– il termine entro cui procedere al rinnovo (ora 30 giorni precedenti la scadenza della iscrizione);
– procedure per il cittadino di uno Stato membro, con particolare riferimento all’utilizzo di una delle lingue riconosciute dalla FIFA con la quale devono essere redatti i documenti;
– fondamentale appare la modifica relativa all’assenza di obbligo per l’avvocato di deposito di cui al punto 5.7 dello stesso.
– durata del mandato stipulato con calciatore dilettante valido non più 60 giorni ma 8 mesi.
– efficacia del mandato dalla sottoscrizione dello stesso e non più dal deposito entro 20 giorni dalla sottoscrizione.
– è stato riscritto il rapporto tra l’Agente Sportivo ed il cittadino non comunitario (a cui si rinvia: art 9 del reg.)
Il diritto è una materia in continua evoluzione, passi avanti sono stati fatti da quel lontano 1968 e altri sono da fare per il futuro e l’Italia, fucina di esimi giuristi, è in prima fila per dare il suo contributo.
Giuseppe Germano Croce
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro