Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e trasmessi all’Ufficio della Procura Federale lo scorso 26 febbraio, disposto con provvedimento del 29 marzo 2016, ai sensi dell’art. 32 ter, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. la riapertura delle indagini ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare 16 società (Inter, Juventus, Napoli, Palermo, Chievo Verona, Lazio, Genoa, Pescara, Catania, Cesena, Ternana, Vicenza, Livorno, Portogruaro, Grosseto e Reggina) a titolo di responsabilità diretta per una serie di violazioni del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento Agenti di Calciatori. Deferiti anche dirigenti e calciatori delle società sopra citate.
Con particolare riferimento alla SSC Napoli, ecco quali sono i personaggi oggetti del deferimento:
18) Sig. Alessandro Moggi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.: – per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interesse, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Emanuele Calaiò nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società A.C. Siena S.p.A. del 12.5.2011, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore di quest’ultima società, dalla quale aveva ricevuto formale mandato in data 24.4.2011; – per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1 e 8, e 20 commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in assenza di formale mandato conferitogli, gli interessi del Sig. Emanuele Calaiò nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la S.S. Calcio Napoli S.p.A. del 17.1.13, nonostante la prestazione di attività da parte dell’agente sig. Riccardo Calleri nell’ambito del medesimo accordo in favore della citata società, in virtù di formale incarico conferito, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto con il sig. Calleri era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente.
19) Sig. Emanuele Calaiò, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per S.S. Calcio Napoli S.p.A. ed A.C. Siena S.p.A.: – per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva anche la società A.C. Siena S.p.A., in forza di formale mandato conferitogli, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la predetta società del 12.5.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; – per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, in assenza di formale mandato conferitogli, mentre l’agente sig. Riccardo Calleri prestava la propria attività professionale di agente in favore della società S.S. Calcio Napoli S.p.A., in virtù di formale incarico conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto con tale società del 17.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il sig. Calleri e il sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente.
21) Sig. Aurelio De Laurentiis, all’epoca dei fatti Presidente della società S.S. Calcio Napoli S.p.A.: – per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20 comma 2, 5 e 9 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Riccardo Calleri, in virtù di formale incarico conferito, mentre l’agente sig. Alessandro Moggi assisteva il Sig. Emanuele Calaiò, in assenza di formale incarico conferitogli, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 17.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il sig. Calleri ed il sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; – violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alejandro Mazzoni, pattuendo con lo stesso a posteriori un compenso a mezzo della scrittura privata del 30.8.2011, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Cristian Gabriel Chavez, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli S.p.A. del 25.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; – violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alejandro Mazzoni, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Ignacio David Fideleff, anch’esso in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli S.p.A. del 31.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; – violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Leonardo Adrian Rodriguez in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il calciatore sig. Ignacio David Fideleff e la SSC Napoli S.p.A. del 31.8.2011.
23) Sig. Pierpaolo Marino, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della società S.S. Calcio Napoli S.p.A.: – violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione quanto previsto dall’art. 10, comma 1, e dall’art.15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Federico Pastorello, conferendo allo stesso mandato con validità dall’8.7.2009 al 31.8.2009, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Morgan De Sanctis, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli S.p.A. del 3.8.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il sig. Federico Pastorello, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 28.2.2013; – violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Eduardo Luis Rossetto, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Ezequiel Ivan Lavezzi, anch’esso in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli S.p.A. del 7.5.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente sig. Eduardo Luis Rossetto, poi, otteneva dalla società il pagamento completo delle proprie spettanze con l’emissione di fattura in data 16.8.2010.
43) Sig. Chiavelli Andrea, all’epoca dei fatti consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della SSC NAPOLI S.p.A.: – per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Federico Pastorello, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Andrea Dossena, anch’esso in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli S.p.A. del 7.1.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il sig. Federico Pastorello, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 13.2.2013.
49) Sig. Lavezzi Ezequiel Ivan, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSC Napoli S.p.A.: – per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Eduardo Luis Rossetto, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la SSC Napoli S.p.A., anch’essa in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 7.5.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente sig. Eduardo Luis Rossetto, poi, otteneva dalla società il pagamento completo delle proprie spettanze con l’emissione di fattura in data 16.8.2010.
55) società S.S. Calcio Napoli S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri Aurelio De Laurentiis, Pierpaolo Marino ed Andrea Chiavelli.
Fonte: Figc.it
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