Il giudice sportivo di Lega Serie A ha reso note le decisioni all’esito delle gare della 25^ giornata di campionato di Serie A.
Nessun provvedimento sulla presunta bestemmia di Lautaro Martinez dopo Juventus-Inter, di cui non vi era traccia nel referto arbitrale. Non vi sarà nemmeno il ricorso alla prova Tv per l’attaccante e capitano argentino della formazione allenata da Simone Inzaghi, che a questo punto non è da considerarsi a rischio squalifica.
CALCIATORI ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LEONI Giovanni (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI – RSQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BRADARIC Domagoj (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
GOSENS Robin Everardus (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
IZZO Armando (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
MASINA Adam (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ROVELLA Nicolo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti della squadra avversaria e per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco, alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco, un petardo e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, numerosi bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo.
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