Ecco il comunicato del giudice sportivo: “Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori: 1) al 20° del primo ed al 19° del secondo tempo, lanciato numerose bottiglie in plastica nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; 2)al 26° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcune bottiglie e alcuni bengala e fumogeni, determinando, per il venir meno delle condizioni di visibilità, l’interruzione della gara per circa quattro minuti; 3) al 19° del secondo tempo, lanciato nel settore avversario un petardo ad alto potenziale; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”.
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro