Due turni di squalifica per Giacomazzi (Lecce), mentre per un turno sono stati fermati Campagnaro (Napoli), Olivera, Gustavo e Jedà (Lecce), Balzaretti (Palermo), Cassetti, e De Rossi (Roma), Thiago Motta (Inter), Sardo e Mandelli (Chievo), Sanchez (Udinese) e Sissoko (Juventus). Queste le ammende per le società: 33mila euro alla Juventus, 10mila euro all’Inter, 5mila euro all’Udinese e 3mila euro al Catania
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Sesta giornata ritorno sostenitori delle Società Cesena-Milan-Napoli-Roma-Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12. n 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera
non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori: 1) esposto prima dell’inizio e nel corso della gara alcuni striscioni dal contenuto insultante per calciatori e tifosi avversari; 2) rivolto, in più occasioni nel corso della gara, a due calciatori della squadra avversaria grida costituenti espressioni di discriminazione razziale; 3) lanciato, nel corso del
primo tempo, numerosi petardi nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; 4) acceso, nel proprio settore, nel corso della gara, alcuni fumogeni e fatto esplodere numerosi petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 31° ed al 34° del primo tempo, lanciato tre razzi nel settore occupato dalla tifoseria avversaria e fatto esplodere due petardi nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con
le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo sul terreno di giuoco, tre petardi e tre fumogeni nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere omesso di impedire l’ingresso e la permanenza nel recinto di giuoco di persona non autorizzata, che al 9° del secondo tempo, contestava platealmente l’operato arbitrale.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere omesso di impedire, durante l’intervallo, l’ingresso e la permanenza negli spogliatoi di persona non autorizzata, che, rivolgendosi all’Arbitro, ne criticava una decisione.
La Redazione
S.D.
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