Ecco il testo integrale della decisione della FIGC in merito al ricorso del Napoli per la squalifica di Koulibaly:
RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA
EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. KOULIBALY KALIDOU SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI
DEL 26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com.
Uff. n. 115 del 27.12.2018)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Internazionale – Napoli, disputato in data 26
dicembre 2018 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Professionisti infliggeva al calciatore Kolidou Kuolibaly la sanzione della squalifica per due giornate
effettive di gara per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario” (già diffidato, quinta
sanzione) e per aver “al 35° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di
ammonizione, rivolto al Direttore di gara un ironico applauso”.
Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la S.S.C. Napoli S.p.A. (d’ora
in avanti, per brevità, la “Società”), la quale, precisando, in primo luogo, l’estrema correttezza che
avrebbe sempre contraddistinto il comportamento in campo del Sig. Koulibaly nell’ambito della sua
carriera calcistica, sostiene che la condotta sanzionata sarebbe la diretta conseguenza
dell’esasperazione del predetto calciatore a causa della situazione ambientale fortemente avversa
che ha caratterizzato la gara in questione in ragione dei ripetuti insulti razzisti del pubblico
avversario. La Società aggiunge, altresì, che il contestato applauso ironico rivolto dal giocatore in
questione al Direttore di gara non sarebbe stato determinato dalla decisione di comminare il
cartellino giallo, ma dall’assenza di “qualsivoglia tutela per il calciatore franco-senegalese,
insultato in maniera discriminatoria dall’inizio della partita e penalizzato, in quello specifico
frangente, dall’intervento dell’arbitro in suo danno”. Sul punto, la Società evidenzia come del tutto
sovrapponibile al caso oggetto del presente procedimento sarebbe il precedente che ha visto
coinvolto il calciatore Sulley Muntari, al quale sarebbe stata annullata, da codesta Corte, la
sanzione della squalifica di una giornata effettiva di gara in ragione della straordinarietà ed
eccezionalità della relativa fattispecie dovuta ai reiterati insulti discriminatori ad opera dei
sostenitori della squadra avversaria di cui il predetto giocatore era stato vittima.
Per tali motivi, la Società chiede la riduzione della sanzione irrogata ad una sola giornata di gara e,
in via subordinata, la conversione della seconda giornata di squalifica in una pena pecuniaria o
prescrizioni alternative.
Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 18 gennaio 2019, sono
presenti il calciatore, il Presidente della Società e l’Avv. Mattia Grassani, il quale si riporta alle difese
ed alle conclusioni contenute nel ricorso.
1
In primo luogo, vista la straordinarietà e l’eccezionalità della fattispecie, la Corte ritiene ammissibile
il ricorso, nonostante lo stesso sia avverso la sanzione di una sola giornata di squalifica.
Nel merito, la Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come il comportamento sanzionato,
seppur avvenuto nell’ambito di una situazione ostile per il Sig. Koulibaly, a causa dei cori razzisti
che hanno caratterizzato la suddetta gara, debba necessariamente essere ritenuto come
irriguardoso nei confronti dell’Arbitro. L’immediata concatenazione temporale tra la notifica del
provvedimento di ammonizione e l’applauso rivolto dal predetto calciatore all’Arbitro rendono, infatti,
evidente l’intento di quest’ultimo di contestare, attraverso un gesto ironico e di scherno, la
decisione del Direttore di Gara.
Totalmente inconferente, quindi, deve essere ritenuto il richiamo alla decisione di questa Corte in
merito al caso che ha coinvolto il giocatore Muntari sopra ricordato. Nel precedente richiamato,
infatti, le proteste che avevano determinato l’irrogazione della sanzione della squalifica a carico del
predetto calciatore non erano rivolte all’Arbitro al fine di contestare il suo operato, ma erano state
determinate proprio dai cori razzisti intonati dai sostenitori del Cagliari nei suoi confronti. L’Arbitro,
tra l’altro, in quella occasione, non aveva compreso, in considerazione del nervosismo dello stesso
calciatore – che si esprimeva in parte in italiano e in parte nella propria lingua madre – che le
proteste dello stesso fossero, appunto, state determinate dalla circostanza per cui il calciatore è
stato vittima di tale gravissimo comportamento discriminatorio. In altre parole, mentre le proteste
del Sig. Muntari si riferivano al comportamento discriminatorio che il pubblico stava tenendo nei
suoi confronti, il gesto del giocatore Koulibaly è stato determinato dalla non condivisione da parte
di quest’ultimo della decisione presa dal Direttore di Gara in merito alla sua condotta.
Ai fini del giudizio della Corte, nessuna rilevanza può, peraltro, essere attribuita all’inaccettabile
clima che si era creato nello stadio durante la gara.
Tale clima, invero, pur avendo determinato una sanzione nei confronti della società ospitante, non
può in alcun caso essere ritenuto quale giustificazione o circostanza attenuante del
comportamento irriguardoso di un atleta, soprattutto se lo stesso è teso ad irridere l’operato di un
direttore di gara che gli ha inflitto una ammonizione.
Se così fosse, in presenza di comportamenti razzisti sugli spalti, sarebbe giustificato e non
sanzionato qualsivoglia atto (anche violento) posto essere da un giocatore, il che, come è evidente,
non può essere.
La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve conseguentemente considerarsi congrua.
Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale respinge il ricorso come sopra proposto
dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro