Un turno a porte chiuse con decorrenza immediata. Il giudice sportivo della Lega Pro ha disposto che la Pro Patria disputi una gara di campionato a senza pubblico. La decisione è stata presa dopo le manifestazioni di discriminazione razziale avvenute nel corso della gara con il Milan. Per la società lombarda anche l’avvertenza che un’ulteriore infrazione delle norme richiamate “verrà valutata come ricorrenza di pluralità di violazioni, ai fini dell’applicazione della conseguente sanzione”.
Il Giudice sportivo della Lega Pro è arrivato a questa determinazione dopo aver osservato che “durante la gara un gruppo di sostenitori della società Pro Patria assumeva un comportamento provocatorio in occasione delle giocate dei calciatori di colore della squadra avversaria; che tali comportamenti dapprima consistevano in fischi per trasformarsi successivamente in ululati e in manifestazioni di chiaro contenuto di discriminazione razziale; che i predetti episodi, già rilevati dal direttore di gara, causavano la reazione del calciatore n. 10 Kevin Prince Boateng del Milan, il quale dopo aver calciato con violenza il pallone verso il predetto gruppo dei sostenitori, manifestava l’intenzione di abbandonare il campo; che tutti gli altri calciatori del Milan abbandonavano il terreno di gioco, costringendo l’arbitro ad una sospensione della gara; che il capitano del Milan Ambrosini, il dirigente accompagnatore e l’allenatore della medesima società comunicavano all’arbitro la volontàdi non proseguire la gara, in conseguenza del comportamento tenuto da alcuni sostenitori della squadra avversaria; che di conseguenza l’arbitro al minuto 26′ del 1^ tempo sospendeva definitivamente la gara”.
Inoltre, ha rilevato che “il comportamento del gruppo dei sostenitori della società Pro Patria appare di particolare gravità in quanto qualificabile come manifestazione di discriminazione razziale avvenuta in occasione di una gara amichevole e quindi priva di tensione agonistica e di spirito di competizione, situazioni che, lungi da costituire una giustificazione, possono essere assunte quali circostanze attenuanti per la quantificazione della relativa sanzione; che la sanzione da irrogare per episodi di tale natura svolge una funzione non solo afflittiva ma anche preventiva allo scopo di evitare il ripetersi degli episodi stessi; che nella corrente stagione la società Pro Patria è stata già sanzionata per analoghi episodi con l’ammenda di 5.000 euro; che la precedente sanzione, a fronte di comportamenti recidivi, si manifesta ad oggi inefficace”.
Fonte: La Repubblica
La redazione
F.G.
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