Curva Nord chiusa “con la condizionale” per un turno. Questo il provvedimento deciso dal Giudice Sportivo, in merito al match di ieri sera tra Lazio e Genoa. La motivazione è riportata nel comunicato pubblicato sul sito della Lega Serie A: “grida e cori inequivocabilmente espressivi di discriminazione per motivi di razza“, che sarebbero stati rivolti ai giocatori rossoblù Niang ed Edenilson. Ecco allora la decisione: obbligo di disputare una gara con la Nord priva di spettatori, con esecuzione della sanzione sospesa per un anno. Nel caso di ulteriore episodio analogo, la sanzione entrerebbe automaticamente in vigore (in aggiunta a un nuovo, eventuale provvedimento). La Lazio è stata inoltre multata per 15 mila euro “per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; e per aver inoltre, nel corso della gara, intonato cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara“.
Di seguito, il comunicato integrale relativo al provvedimento diretto nei confronti della Curva Nord biancoceleste:
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto nella quale, tra l’altro, si attesta che circa il 50% dei 7.700 sostenitori della squadra laziale, collocati nel settore denominato “Curva Nord”, indirizzavano ripetutamente (al 2°, 13°, 23°, 32°, 35°, 39°, 42° e 45°) ai calciatori nn. 11 e 21 della squadra avversaria grida e cori inequivocabilmente espressivi di “ discriminazione per motivi di razza” ex art. 11, n. 1 CGS;
valutata l’evidente rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS per la sua “dimensione” e per la sua “reale percettibilità”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati nella zona centrale e in corrispondenza di entrambe le curve dello stadio;
rilevato che per la Società bianco-celeste la precedente violazione di comportamenti discriminatori dei propri sostenitori (C.U. n. 94 del 17 dicembre 2013) non è ostativa alla concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis e 3 CGS per la decorrenza dell’annuale “periodo di prova”
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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