“Sgombrato il campo da ogni ragionevole dubbio circa la attribuibilità ai tifosi bianco-neri del lancio della ‘bomba-carta’, la Soc. Juventus deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 14, n. 2 CGS per la tale violenta condotta dei propri sostenitori. La consequenziale sanzione deve necessariamente riflettere la particolare gravità del fatto, un atto delinquenziale per la potenzialità lesiva del materiale esplodente utilizzato, ed appare equa la correlazione ex art. 18, n.1, lettere e), con il settore della Juventus Stadium denominato “Settore Sud” ove, secondo gli accertamenti effettuati dalla Procura federale, sono prevalentemente collocati in occasione delle gare casalinghe i sostenitori bianco-neri presenti nelle circostanze in causa nel ‘Settore Ospiti’ dello Stadio Olimpico. Entrambe le Società devono altresì rispondere per l’ininterrotto e pericoloso lancio nel corso della gara da parte delle proprie tifoserie di innumerevoli bengala, fumogeni e bottiglie nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria”.
Questo il comunicato del giudice sportivo in merito ai fatti del derby di Torino. Chiusura della curva per due turni per la Juventus che dovrà fare a meno della parte calda del tifo nelle prossime due sfide interne, contro Cagliari e Napoli
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