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Juventus, chiusa con condizionale la Curva Sud per cori razzisti contro Firenze

La decisione del Giudice Sportivo in seguito ai cori razzisti contro Firenze intonati nel match con il Palermo

Il Giudice Sportivo ha deliberato la chiusura della Curva Sud della Juventus per una giornata, in seguito a un coro antisemita contro i tifosi della Fiorentina intonato tra il 34′ e il 36′ del primo tempo nel match con il Palermo(“… Firenze è una patria di infami, la odio da sempre perché i viola non sono italiani, ma una massa di ebrei…”). La pena è stata sospesa per un anno.

Ecco un estratto del comunicato del Giudice Sportivo Tosel:

Gara Soc. JUVENTUS – Soc. PALERMO

Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto nella quale, tra l’altro, si attesta che numerosi sostenitori della squadra bianco-nera (circa 3.000, il 70% degli spettatori presenti nel settore dello stadio denominato “Curva Sud”), tra il 34° e il 36° del primo tempo, intonavano ripetutamente un coro insultante espressivo di discriminazione antisemita (“…Firenze è una patria di infami, la odio da sempre perché i viola non sono italiani, ma una massa di ebrei…”); valutata l’evidente rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS per la sua “dimensione” e per la sua “reale percettibilità”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati in corrispondenza di entrambe le curve dello stadio; rilevato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis e 3 CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Juventus con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, intonato un coro insultante per motivi d’origine territoriale (art. 12, n. 6 CGS); sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

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