Il procuratore federale Palazzi ha deferito Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis e il Napoli. Questo il testo integrale del comunicato:
«Il Procuratore Federale, esaminate le notizie riportate da organi di stampa il 5 luglio 2012 e rilevato che nelle 48 ore successive non sono state pubblicate rettifiche, esperiti gli accertamenti istruttori, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.: • il Sig. Aurelio DE LAURENTIIS, Presidente e legale rappresentante della S.S. Calcio Napoli S.p.A., per avere, presso la sede della Lega Calcio, in occasione del Consiglio di Lega del 4 luglio 2012, proferito espressioni offensive nei confronti dei giornalisti presenti e minacciose nei confronti del giornalista Andrea Longoni; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.: • la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante. ************************************************ ll Procuratore Federale – esaminate le dichiarazioni rese in data 23 agosto 2012 e riportate in numerosi articoli di stampa e rilevato che non sono state pubblicate rettifiche – ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva: • Il sig. Antonio CONTE, allenatore tesserato della F.C. JUVENTUS SPA, per avere espresso, mediante le dichiarazioni rese durante la conferenza stampa del 23 agosto 2012 e pubblicate su organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione e dell’operato degli Organi di Giustizia Sportiva, adombrando dubbi sulla imparzialità delle decisioni rese e sull’operato dell’Ufficio della Procura Federale; per violazione degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta: • La società F.C. JUVENTUS S.p.A., per i comportamenti ascritti al proprio allenatore. ************************************************ Il Procuratore Federale Vicario ed il Procuratore Federale hanno deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: per violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, • Aurelio DE LAURENTIIS, Presidente e Amministratore Delegato della società S.S. CALCIO NAPOLI SpA, • per aver dato disposizione di non far partecipare la propria squadra alla cerimonia di premiazione della Supercoppa di Lega 2012-13, e per aver espresso pubblicamente rilievi atti a ledere il prestigio del Direttore di Gara. per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta: • la società S.S. CALCIO NAPOLI SpA: per i comportamenti ascritti al proprio Presidente e Amministratore Delegato. ************************************************ Il Procuratore Federale Vicario ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: per violazione dell’art.1, comma 1, in relazione all’art. 5, comma 1 del C.G.S., • Cristian BERTANI, calciatore già tesserato con la società U.C. Sampdoria s.p.a. fino al 27.07.2012 per avere espresso, mediante le dichiarazioni rilasciate e pubblicate su un organo di stampa l’11/08/2012 giudizi e rilievi gravemente lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell’ambito del FIGC, per aver ingiuriato il Procuratore Federale e per aver adombrato dubbi sull’imparzialità di quest’ultimo e dei componenti gli Organi della Giustizia Sportiva. ************************************************ Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 5, commi 1, 4 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva: • Il Sig. Giuseppe IODICE, Segretario Generale della A.G.S. Nocerina S.r.l., per aver violato i doveri di correttezza, lealtà e probità esprimendo, mediante dichiarazioni rese in pubblico, durante la riunione-udienza del 31 maggio 2012, giudizi lesivi della reputazione della Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC; per violazione dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l’art. 5, commi 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva: • la società A.G.S. NOCERINA S.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascritti al proprio Segretario Generale tesserato all’epoca dei fatti».
Fonte: Il Corriere dello Sport.it
La Redazione
M.V.
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