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Il Consiglio di Stato dichiara illegittima la Tessera del tifoso

Già nel mirino degli ultrà di tutta Italia, la Tessera del tifoso subisce un duro colpo dal Consiglio di Stato. Il rilascio della tessera abbinato ad una carta di credito prepagata potrebbe infatti rappresentare «una pratica commerciale scorretta». Con questa motivazione i giudici di Palazzo Spada hanno accolto un ricorso presentato da Codacons e Federsupporter. Ma la pronuncia, assicura l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, «non influisce sulla legittimità della tessera, che continuerà ad essere necessaria per andare in trasferta». Da parte sua, il ministro dell’Interno, Anna Maria Cancellieri, dice di avere «grande rispetto per tutte le sentenze. La leggeremo, ci penseremo e daremo le nostre risposte, vedremo cosa fare».
All’inizio della stagione calcistica le tessere, volute dall’ex ministro dell’Interno Maroni per migliorare la sicurezza negli stadi, avevano superato quota 800mila. La novità è che da quest’anno abbonamenti e trasferte sono riservati solo ai titolari della card. Nella «crociata» contro la tessera sono quindi scesi in campo anche Codacons e Federsupporter che hanno segnalato all’Antitrust un’anomalia: il fatto, cioè, che in molti casi, la compilazione dei moduli per ottenere la card comporta automaticamente l’emissione di una carta di credito ricaricabile. L’authority ha però archiviato il procedimento ritenendo corretto il contenuto dell’offerta dei club sportivi. Le associazioni si sono rivolte quindi al Tar del Lazio che però ha dato loro torto. Il passo successivo è stato l’appello al Consiglio di Stato che ieri ha riconosciuto le loro ragioni. La controversia, osservano i giudici amministrativi nell’ordinanza, merita di essere «approfondita e definita nel merito», visto che – si legge nell’ordinanza – «l’abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall’utente) tra il rilascio della tessera di tifoso e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata, potrebbe condizionare indebitamente la libertà di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo». Peraltro, «in tal senso depone il fatto che, per il tifoso, l’ottenimento della tessera appare condicio sine qua per poter essere ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile che l’acquisizione di tale utilità potrebbe indurlo a compiere un’operazione commerciale (sottoscrizione della carta prepagata) che non avrebbe altrimenti compiuto». Sarà ora il Tar del Lazio a doversi nuovamente pronunciare sulla vicenda.

 

La Redazione

P.S.

Fonte: Il Mattino

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