Il Giudice sportivo Giampaolo Tosel, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata andata sostenitori delle Società Fiorentina, Genoa, Juventus, Lazio e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc.
JUVENTUS per avere suoi sostenitori:
a) al 20° del primo tempo, colpito con uno schiaffo, dalla tribuna, un componente la prospiciente
panchina aggiuntiva della squadra avversaria;
b) al 32° del primo tempo, lanciato un bengala acceso nel settore occupato dai sostenitori della
squadra avversaria, senza conseguenze lesive;
c) nel corso del primo tempo, indirizzato reiteratamente un fascio di luce-laser su calciatori della
squadra avversaria;
sanzione attenuta ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA a) per avere suoi sostenitori, all’inizio della gara,
lanciato sul terreno di giuoco alcuni bengala e, al 27° ed al 32° del primo tempo, lanciato dal
settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria un bengala acceso ed alcune bottiglie in
plastica senza conseguenze lesive;
b) per avere un componente la panchina fatto reiteratamente uso nel corso del primo tempo di una
apparecchiatura rice-trasmittente (con recidiva reiterata);
sanzione attenuta ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
EL KADDOURI Omar (Torino): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto
all’Arbitro un’espressione ingiuriosa.
GLIK Kamil (Torino): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto agli
Ufficiali di gara espressioni ingiuriose. 58/155
MANOLAS Konstantinos (Roma): per avere, al 42° del secondo tempo, reagendo ad un fallo
subito, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario,
fronteggiandolo aggressivamente.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CANA Lorik (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario.
MORATA Martin Alvaro Borja (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di
giuoco.
PELUSO Federico (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario.
RONCAGLIA Sebastian (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
Fonte: LegaSerieA.it
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