È stato da poco diramato il comunicato del giudice sportivo dopo la prima giornata del campionato di Serie A:
“Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Internazionale, Milan, Napoli e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito l’ingresso nel recinto di giuoco di un proprio tesserato, non inserito nella distinta di gara”.
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