Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Hellas Verona –
soc. Milan del 19 ottobre 2014 nella quale, tra l’altro, si attesta che, al 30° ed al 41° nel primo
tempo, circa 3.000 sostenitori della società scaligera, collocati nel settore dello stadio denominato
“Curva Sud” occupato complessivamente da circa 5.000 persone, avevano indirizzato al
calciatore Muntari, ogniqualvolta entrava in possesso del pallone, il coro “uh, uh, uh”
distintamente percepito in altri settori dello stadio;
ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori
approfondimenti, gli estremi del “comportamento espressivo di discriminazione per motivi di
razza”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione” e
“percettibilità”;
considerato che la soc. Hellas Verona deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per tale
deprecabile comportamento dei propri sostenitori e che per identica violazione era stata disposta
la sospensione condizionale dell’esecuzione relativa sanzione (CU 104 del 14 gennaio 2014), con
provvedimento confermato dalla Corte (CU 186 del 24 gennaio 2014);
visti gli artt. 11, nn 1 e 3, 18, comma 1 lett. e) e 16, n. 2bis CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la soc. Hellas Verona con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di
disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori, disponendo la
revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione inflitta con CU 104 del 14 gennaio 2014.
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata sostenitori
delle Società Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Milan, Napoli, Palermo,
Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS,
introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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