Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell’8 gennaio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
SOCIETÀ
Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 21° ed al 29° del primo tempo, intonato un coro di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, oltre ad un coro insultante nei confronti del medesimo calciatore al 21° al 29° ed al 42° del primo tempo, che portava il Direttore di gara, al 30° del primo tempo, ad interrompere il giuoco per far effettuare l’annuncio volto alla cessazione del suddetto coro discriminatorio. Dispone altresì, a cura della Procura federale, la trasmissione di maggiori elementi di dettaglio, sia per quanto riguarda l’effettivo posizionamento (settore o sotto settore) prevalentemente occupato nelle gare casalinghe in base alle risultanze degli organi preposti all’ordine ed alla sicurezza pubblica, dei sostenitori nel cui ambito si collocavano i responsabili di tale coro, sia circa la fattiva collaborazione della Soc. Lazio nell’individuazione dei soggetti coinvolti in tale manifestazione discriminatoria, ai fini dell’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti da parte di questo Giudice in ordine all’accaduto, e in ogni caso anche in relazione alla valutazione dell’eventuale recidiva.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SPAL per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti del Direttore di gara; per avere inoltre, al termine del primo tempo, lanciato una buccia di un frutto che colpiva l’Arbitro al capo senza causare alcuna conseguenza; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. JUVENTUS per non avere impedito l’ingresso sul terreno di giuoco di un proprio tifoso che, approfittando della presenza di un veicolo pubblicitario, entrava in campo e costringeva il Direttore di gara ad interrompere il giuoco per circa trenta secondi.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 16° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione del Direttore di gara, un accendino senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica vuota; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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