La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Napoli ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
GARA SAMPDORIA – NAPOLI del 16.5.2010 – s.s. 2009- 2010
GIANELLO MATTEO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S.C. Napoli S.p.A. ed attualmente svincolato, e GIUSTI SILVIO, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nell’albo dei tecnici, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara SAMPDORIA – NAPOLI del 16.5.2010, in concorso tra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta al fine di effettuare scommesse sul risultato sicuro di vittoria della SAMPDORIA, offrendo il secondo del denaro per la realizzazione dell’illecito e contattando il primo i compagni di squadra Paolo CANNAVARO e Gianluca GRAVA, dai quali riceveva un rifiuto;
CANNAVARO Paolo, all’epoca dei fatti ed attualmente calciatore tesserato per la società S.S.C. Napoli S.p.A., per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Sampdoria Napoli del 16.5.2010, in particolare la proposta formulata dal suo compagno di squadra Gianello;
GRAVA Gianluca, all’epoca dei fatti ed attualmente calciatore tesserato per la società S.S.C. Napoli S.p.A., per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Sampdoria Napoli del 16.5.2010, in particolare la proposta formulata dal suo compagno di squadra Gianello;
la società S.S.C. NAPOLI S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S in ordine all’addebito contestato al proprio tesserato GIANELLO Matteo; la società S.S.C. NAPOLI S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CANNAVARO Paolo e GRAVA Gianluca.
Fonte: figc.it
La Redazione
P.S.
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