La Redazione di IamNaples.it inaugura una nuova rubrica. Un appuntamento curato dall’Avv. Gianluca Spera, dal 2004 laureato in Giurisprudenza alla Federico II e con la passione per il diritto sportivo. Si analizzeranno argomenti, situazioni e casi spinosi legati sport italiano. Dall’articolo 17, alle sentenze di Tosel, dal Calcioscommesse fino a Calciopoli. Questa settimana spazio al Caso Sneijder, trequartista dell’Inter, prossimo avversario del Napoli in campionato.
Il sindacato mondiale dei calciatori è intervenuto sul caso Sneijder con una dura presa di posizione che ha censurato il comportamento della società nerazzurra. Il Segretario generale della FifPro, Theo van Seggelen, ha definito intollerabile il fatto che un giocatore possa subire qualunque tipo di pressione per essere indotto a rinegoziare la propria posizione contrattuale a condizioni sostanzialmente peggiorative rispetto alle precedenti. Della questione sono state investite anche la Fifa e l’Uefa anche se le massime organizzazioni calcistiche mondiali non hanno né giurisdizione né competenza su rapporti di lavoro regolati dalle norme fissate dalle singole federazioni, in questo caso dalla FIGC, in particolare quando vi è l’espressa previsione di organi nazionali per la risoluzione di eventuali controversie insorte. L’intervento della Fifa e dell’Uefa, per dirimere la questione, sarebbe, quindi, tecnicamente impossibile.
La vicenda non sembra neppure riconducibile nell’ipotesi, da alcuni richiamata, del mobbing, di cui non esiste, peraltro, una definizione legislativa. Si tratta, com’è noto, di una figura giuridica di produzione giurisprudenziale, che si sostanzia in una serie di situazioni discriminatorie, persecutorie, vessatorie che incidono negativamente sul benessere psichico – fisico del lavoratore il quale, per le umiliazioni ed angherie patite, vedrebbe limitate ecompromesse le proprie capacità lavorative. Nel caso di un calciatore, le condotte che potrebbero integrare la fattispecie del mobbing sono quei comportamenti che diminuiscono l’efficienza dell’atleta e ne bloccano la crescita professionale. Premesso che Sneijder non ha ancora presentato nemmeno una diffida, l’onere della prova, molto rigoroso, incomberebbe, comunque, sull’atleta olandese, il quale dovrebbe dimostrare di essere stato escluso dalle convocazioni per essere costretto ad accettare le modifiche contrattuali imposte unilateralmente dalla società, senza potersi appellare nemmeno ad una eventuale esclusione dagli allenamenti che, in effetti, non è mai avvenuta.
Ecco perché questo episodio sembra diverso da altri verificatisi in precedenza. Per esempio, Goran Pandev subì una vera e propria emarginazione che legittimò il macedone ad agire nei confronti della Lazio per la violazione di alcuni obblighi previsti nell’accordo collettivo, stipulato tra la FIGC e l’AIC, che tutelano il diritto di partecipare agli allenamenti e alle gare ufficiali o amichevoli in Italia come all’estero. Tali prerogative non possono essere compresse in virtù di particolari politiche societarie ma solo per scelta tecnica.
Una possibile via d’uscita, per risolvere l’estenuante braccio di ferro tra l’Inter e Sneijder, potrebbe essere rinvenuta nell’applicazione dell’art. 17 del regolamento Fifa. Tale norma sui trasferimenti e i contratti degli atleti consente ad un calciatore di svincolarsi, previo pagamento dell’indennizzo da calcolarsi sulla base dei parametri fissati, dal proprio club d’appartenenza se entro il ventottesimo anno di età abbia stipulato un contratto di durata superiore ai tre anni. Il calciatore olandese, quindi, dal 1 luglio 2013, quando sarà trascorso il cosiddetto periodo protetto, avrà la possibilità di liberarsi dai propri vincoli contrattuali nei confronti della società del Presidente Moratti senza subire conseguenze disciplinari. Un’altra possibile soluzione è offerta dall’art. 15 del Regolamento sullo status del giocatore della Fifa, che consente all’atleta che non abbia giocato il 10% delle partite ufficiali della stagione, di richiedere la risoluzione del rapporto per giusta causa.
Va sottolineato in chiusura che questo tipo di dinamiche sono sempre più frequenti nel mondo del calcio, soprattutto quando i giocatori in scadenza di contratto hanno la possibilità di svincolarsi a parametro zero a fine stagione. Ma, in ogni caso e al di là degli ingaggi milionari di cui beneficiano gli atleti, i calciatori hanno il diritto di essere tutelati alla stregua di ogni altro lavoratore subordinato, come previsto dall’apposita legge speciale (la n.91/1981) che obbliga le società datrici di lavoro al rispetto di tutte le norme imperative previste in materia di diritto del lavoro.
Avv. Gianluca Spera
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro