Il termine “tesseramento”, in ambito calcistico, indica la volontà da parte di un individuo di voler svolgere attività calcistica a favore di una società affiliata alla FIGC.
Con il tesseramento si acquisisce lo status di calciatore e deve avvenire su richiesta sottoscritta e inoltrata dalla società per la quale il soggetto intende svolgere l’attività sportiva e deve essere compilata su moduli forniti dalla FIGC. La richiesta, sottoscritta dal calciatore e, nel caso di minori, anche dall’esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società, è presentata per il tramite delle Leghe, del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati alla FIGC.
La richiesta deve essere spedita a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento e il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico. Questo l’aspetto generale del tesseramento che fissa, per ogni stagione sportiva, anche momenti diversi per le scadenze di presentazione della richiesta tra maggiorenni e minorenni.
Noi intendiamo evidenziare un principio di carattere generale, espressamente enunciato dall’articolo 31, comma 1, nelle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. (N.O.I.F.). Questa norma definisce la qualifica dei cosiddetti calciatori “giovani”, includendo nella categoria coloro che “abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età e che alla data del 1 gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età”.
La norma sopra citata dice che questi giovani calciatori possono essere tesserati dalle società sportive associate alle Leghe (Lega Nazionale Professionisti Serie A − L.N.P.A, − Lega Nazionale Professionisti Serie B − L.N.P. B −, Lega Italiana Calcio Professionistico − LEGA PRO − e Lega Nazionale Dilettanti − L.N.D.), nonché da quelle società che svolgono attività esclusivamente nell’ambito del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica − S.G.S..
Le forme di tesseramento previste dalla FIGC per i giovani calciatori sono individuate, con specifiche categorie, come segue:
Piccoli amici: ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti al 1 gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, iscritti presso Scuole Calcio o Centri Calcistici di Base ed è obbligatoria per partecipare alle attività ufficiali organizzate dalla F.I.G.C..
Giovani-Categoria pulcini ed esordienti: ha validità annuale ed è previsto per i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età e che al 1 gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il dodicesimo.
Giovani-Categoria giovanissimi e allievi: ha validità annuale ed è previsto per i calciatori che al 1 gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto il dodicesimo anno di età e che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il sedicesimo. Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria. Il tesseramento “giovani” viene emesso dalla Delegazione (Provinciale o locale) della LND territorialmente competente. I tesserati “Giovani e Piccoli Amici” devono essere assicurati e le società, in caso di incidente, devono seguire delle procedure precise per denunciare un infortunio.
Giovani dilettanti: i calciatori “Giovani”, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la Società della LND per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “Giovani Dilettanti”. Il tesseramento “giovani dilettanti” viene emesso dal Comitato Regionale della LND, territorialmente competente. L’Associazione Italiana Calciatori − A.I.C.- ha richiesto alla FIGC l’abolizione del cosiddetto vincolo sportivo esteso sino all’età di 25 anni.
Giovani di serie: i calciatori “giovani”, appartenenti a Società di Leghe professionistiche, dal 14° anno anagraficamente compiuto assumono con le stesse Società un vincolo di tesseramento di cui all’ art. 33 delle N.O.I.F.. Il tesseramento “giovani di serie” viene emesso dalla Lega Professionistica di appartenenza.
“Giovani” stranieri: per le modalità di tesseramento dei “Giovani Stranieri”, la Federazione emana annualmente delle istruzioni esplicative specifiche calcolato che bisogna considerare aspetti internazionali e locali che sono suscettibili di variazione.
I giovani calciatori inquadrati nelle categorie – piccoli amici-pulcini-esordienti-giovanissimi e allievi – sono vincolati annualmente fino al compimento del 14 anno di età, al termine del quale gli stessi sono liberi di diritto.
Queste sono le norme scritte che appaiono chiare e semplici ma, in effetti, non è sempre così per i comportamenti tenuti in passato da alcune società sportive professionistiche che, interessate a vincolare il più presto possibile il giovane calciatore, fanno firmare, al calciatore minore non ancora quattordicenne, quindi tesserato fino al termine della stagione sportiva, e ai suoi genitori, un secondo tesseramento che viene depositato nella Lega di competenza immediatamente dopo il compimento del quattordicesimo anno di età del giovane.
Una volta perfezionato il secondo tesseramento, assumerà la qualifica di “giovane di serie” (in quanto tesserato da una società sportiva professionistica associata ad una delle leghe professionistiche) e, di conseguenza, assumerà, nel contempo, un particolare vincolo sino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie il diciannovesimo anno di età, con conseguenze notevoli per quanto riguarda le sue decisioni di tesseramento futuro. Ancora più impegnativo risulta il problema per i giovani calciatori tesserati da società della LND che, assumendo la qualifica di “giovane Dilettante”, rimangono vincolati sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età.
Fonte: GianlucaDiMarzio.com
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