Il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio dei ministri tramite l’Avvocatura generale dello Stato contro l’ordinanza del presidente della Regione Calabria Jole Santelli, del 29 aprile scorso, che consentiva il servizio ai tavoli, se all’aperto, per bar, ristoranti ed agriturismo. È quanto si evince dal sito del Tar dopo l’udienza collegiale, tenuta in camera di consiglio, svoltasi stamani.
Il ricorso del governo era stato presentato contro l’ordinanza numero 37 del 29 aprile della presidente della Regione Santelli nella parte in cui consentiva l’apertura solo con servizio ai tavoli esterni di bar, ristoranti e agriturismi.
“Le sentenze e le leggi non si discutono ma si applicano. E questo deve valere per ognuno di noi”, ha commentato il ministro per gli Affari regionali e l’Autonomia, Michele Boccia . “La sicurezza sui luoghi di lavoro per lavoratori e cittadini – ha proseguito – è una nostra priorità assoluta nell’emergenza Covid-19. Il governo sta facendo ripartire il Paese in sicurezza. Non è la stagione delle divisioni, dei protagonismi e dell’individualismo”.
Nel suo ricorso, predisposto dall’Avvocatura dello Stato, il governo sosteneva che l’ordinanza regionale contenesse alcune previsioni che “anticipano l’efficacia di disposizioni di allentamento delle misure restrittive di contrasto e contenimento del contagio da Covid-19 che il Dpcm del 26 aprile 2020 introduce solo a partire dal 4 maggio 2020”. E inoltre “risulta emanata senza alcuna previa interlocuzione formale con il governo” e dopo “un iter istruttorio lacunoso, privo di alcuna argomentazione scientifica”.
Dal suo canto, la Regione sosteneva la “inammissibilità del ricorso” del governo per difetto di giurisdizione”, ritenendo che la controversia ricadeva nella competenza della Corte costituzionale, e rimarcava la “assoluta legittimità'” del provvedimento adottato dal presidente Santelli, definito “pienamente conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità, richiamati dal dl 19 del 2020 che richiedono di modulare le misure limitative di prerogative costituzionali al ‘rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio'”.
Fonte: Repubblica.it
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