Il Giudice sportivo, premesso che i collaboratori della Procura federale, nella rituale relazione concernente la gara soc. Torino-soc. Napoli del 17 marzo 2014, hanno riferito che sostenitori della soc. granata, collocati nel settore denominato “Curva Nord – Maratona”, in due occasioni (2° del primo tempo e 41° del secondo tempo) hanno intonato ripetutamente un coro (“lavali, lavali, lavali col fuoco, oooh Vesuvio lavali col fuoco”), inequivocabilmente espressivo di “discriminazione per motivi di origine territoriale” ex 11, n. 1 CGS.
ritenuto che tale comportamento riveste rilevanza disciplinare ex art. 11, n. 3 CGS per la sua “dimensione” (il coro è stato intonato dalla totalità dei 4.800 occupanti il settore in questione), e per la sua concreta “percettibilità”, come puntualizzato dai collaboratori della Procura federale, con consequenziale sanzionabilità a titolo di responsabilità oggettiva della soc. Torino, nella misura indicata quale minimo edittale dal citato art. 11, n. 3 CGS ;
rilevato che la Corte di Giustizia, con provvedimento del 10 gennaio 2014 (Comunicato Ufficiale n. 164/CGF) ha annullato una sanzione precedentemente inflitta alla stessa società, facendone venir meno l’effetto ostativo, appare equo disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione alle condizioni di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita dalla società alle Forze dell’Ordine nella prevenzione delle manifestazioni
di violenza e di discriminazione;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la soc. Torino con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord – Maratona” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
Fonte: Leagseriea.it
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