Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si attesta che sostenitori della Società nero-azzurra al 1°, 4°, 18°, 26° e 33° del primo tempo avevano indirizzato al calciatore Mario Balotelli delle grida e dei cori (“buuh”), inequivocabilmente espressivi di “discriminazione per motivi di razza” e che gli stessi al 39° del primo tempo avevano intonato il coro “Napoli m…, Napoli colera, sei la vergogna dell’Italia intera…”, tipicamente espressivo di “discriminazione per motivi territoriali”; ritenuta la rilevanza disciplinare di tali comportamenti ex art. 11, nn. 1 e 3 CGS, per la loro “dimensione” e “percezione reale” in quanto i beceri cori sono stati intonati dalla quasi totalità dei presenti (oltre 4.000 persone) nel settore denominato “secondo anello verde” e sono stati perfettamente percepiti dai collaboratori della Procura federale, collocatisi in corrispondenza della zona centrale del campo e dei settori denominati “Curva Nord e “Curva Sud”; considerato che i tifosi nero-azzurri responsabili di tale comportamento anche in occasione delle gare casalinghe sono soliti occupare prevalentemente il medesimo settore, come accertato dai collaboratori della Procura federale e riscontrato in precedenti circostanze (CU n. 179 del 29 aprile 2014);
P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Internazionale con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “secondo anello verde Curva Nord” privo di spettatori.
Fonte: Lega Serie A
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