Nelle ultime ore si è infervorato il dibattito in merito alla cd. “fuga”di alcuni calciatori di Serie A, in particolar modo facendo riferimento al caso di Higuain, Pjanic, Khedira e Douglas Costa della Juventus. C’è chi contesta loro il mancato rispetto della normativa vigente, in un momento di crisi dettato dalla pandemia scaturita dalla diffusione del coronavirus, avendo questi abbandonato la propria residenza, dopo contatti appurati con un infetto (il compagno di squadra Daniele Rugani), per intraprendere anche voli transoceanici. Ne abbiamo parlato con il professor Antonio Cavaliere, ordinario di diritto penale presso l’Università Federico II di Napoli.
Professore, il comportamento dei giocatori bianconeri è sanzionabile?
“A mio parere andrebbero sanzionati perché juventini… Scherzo naturalmente! La questione è molto complessa ed offre sicuramente degli spunti di riflessione. C’è una sfilza di decreti, ordinanze, che possono in qualche modo andare a regolare il nostro agire in questo periodo. Il provvedimento del Ministro della Salute di fine febbraio autorizzava le autorità sanitarie locali a prevedere dei controlli ma in rapporto a chi fosse rientrato dalla Cina. Si è poi prevista la possibilità di sottoporre a controlli chi fosse risultato positivo, e si autorizzavano le autorità sanitarie locali a sottoporre a controllo anche chi fosse entrato in contatto con un soggetto risultato positivo“.
Ergo?
“Soltanto se non c’è stato tale provvedimento dell’autorità sanitaria locale, e non sappiamo se vi sia stato e sia stato notificato all’interessato, il comportamento non è sanzionabile. D’altro canto, in rapporto al divieto di spostamenti previsto dal DPCM dell’8 marzo ed esteso il 9 marzo a tutto il territorio nazionale, che ha ristretto i margini di movimento di molti cittadini, in quel testo sono previsti vaghi motivi di necessità tra le cause che giustificano l’allontanarsi dalla propria residenza, ed il ricongiungimento familiare con un malato grave, potrebbe essere una necessità. Ma l’indeterminatezza di tale norma non riguarda soltanto i calciatori, ma anche tutte le altre persone: ancora oggi ci sono molte zone d’ombra. Anche perché la normativa è ulteriormente cambiata per effetto del recente d.l. n.19 del 25 marzo“.
Quindi non vi è stata alcuna violazione dell’articolo 650 c.p.?
“Anche se ciò è previsto dal DPCM, occorre rilevare che perché sia legittimamente applicabile l’art.650 c.p. occorre che vi sia l’inosservanza di un provvedimento individuale e concreto dell’Autorità legalmente dato, e un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrebbe non essere idoneo a regolare la materia. Ad ogni modo, con il recente d.l. n.19 si è espressamente prevista l’inapplicabilità dell’art.650 c.p., con una depenalizzazione che, conformemente ai principi e all’espresso dettato normativo, vale anche per il passato. I trasgressori sono ora soggetti alla sola sanzione amministrativa. In tal modo si prevede una sanzione comunque efficace senza gravare sulla giustizia penale, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e necessarietà“.
Fonte: Calciomercato.com
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