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Avv. Di Lauro: «Giustizia sportiva, ora intervenga il legislatore»

La decisione della Disciplinare, che ha penalizzato con un -2 la società Calcio Napoli, ritenuta oggettivamente responsabile del contegno asseritamente illecito di propri tesserati volto ad alterare il risultato di una partita, fornisce un’interessante occasione per svolgere brevissime considerazioni sui meccanismi della giustizia sportiva e sulle non poche inefficienze che la caratterizzano.
Di lato l’assoluta necessità – condivisa dai giuristi particolarmente interessati al problema (proprio su queste colonne è intervenuto con una densa riflessione Vincenzo Maria Siniscalchi), non meno che dalla stampa specializzata – di rimodulare il meccanismo automatico della responsabilità oggettiva (per il quale l’illecito sportivo è oggettivamente a carico della società di appartenenza per il solo fatto del tesseramento, e quindi anche se del tutto all’oscuro dell’illecito perpetrato o solo tentato dal tesserato), nessuno dubita della inefficienza degli organi di giustizia sportiva non meno che della inadeguatezza degli attuali strumenti di tutela delle società che sono danneggiate dall’illecito in questione.
Urge quindi un intervento del legislatore, inteso a soddisfare due esigenze prioritarie: la prima, di carattere funzionale, consistente nel mettere in grado la giustizia sportiva di operare celermente (e non dopo due anni e mezzo dal presunto illecito, come nel caso Grava-Cannavaro).
La seconda esigenza è quella di assicurare ai meccanismi della giustizia sportiva, da lungo tempo rimasti invariati, garanzie effettive di imparzialità, di difesa piena delle parti, di obiettività e di capacità di autocorreggersi in ogni fase e grado del giudizio, superando interpretazioni imbalsamate delle norme che si assumono violate.
In questa prospettiva non dovranno essere trascurati gli effetti negativi che le pronunce della giustizia sportiva, talvolta eccessivamente severe, hanno sin qui determinato in danno delle società, sia sul piano del diritto civile (dove, tra l’altro, queste ultime non possono rivalersi sull’autore del fatto illecito), sia a livello di diritto del lavoro, sia – infine – a livello di gestione aziendale e di marketing.

Fonte: Il Mattino

La Redazione

M.V.

 

 

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