3 a 0 a tavolino ed un punto di penalizzazione al Napoli. Ecco le motivazioni del Giudice Sportivo:
Il Giudice, si legge, “è chiamato a valutare unicamente la eventuale sussistenza dei motivi di forza maggiore, come da art. 55 NOIF della FIGC” in ordine alla possibile non applicazione delle sanzioni del 3-0 a tavolino e del -1 in classifica come previsto dall’art. 53 NOIF. “È pertanto preclusa – continua il comunicato – ogni valutazione sulla legittimità di altri provvedimenti” quale per esempio quello dell’Asl, nonché l’attività di inchiesta “della Procura Federale in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC”. Ebbene, sul punto la valutazione è che “NON risulta integrata la fattispecie della forza maggiore”.
Il carteggio con le Asl – Il Giudice Sportivo ha analizzato il carteggio del Napoli con le autorità sanitarie locali. Nello specifico, il 2 ottobre “veniva comunicato in maniera chiara e inequivocabile che la responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 è in capo alla Soc. Napoli e pertanto l’Azienda non ha alcuna competenza”. Il Giudice approfondisce poi i successivi carteggi (dovuti alle “ulteriori richieste di chiarimenti da parte della Soc. Napoli, in cui si pone il problema della sostenibilità della trasferta a Torino), giudicandoli non incompatibili con l’applicazione del protocollo (e quindi la disputata della partita). Soltanto alle 14.13 del 4 ottobre, cioè il giorno della gara, l’Asl indica “non sussistenti le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti”.
No caso di forza maggiore. Tuttavia, pur evidenziando il possibile conflitto tra il provvedimento dell’Asl e il protocollo FIGC, il Giudice Sportivo ritiene che la causa di forza maggiore non sussista. Perché, evidenzia il comunicato, “i primi segnali che giungevano dalle Autorità apparivano obiettivamente non ostativi all’applicazione dl Protocollo e dunque all’effettuazione della trasferta”. In particolare, “emerge un quadro di chiarimenti (dunque non ordinanze specifiche e atti tipizzati dall’ordinamento generale”, con indicazioni più o meno prescritte, almeno inizialmente compatibile con l’applicazione del protocollo FIGC”. Nel momento in cui arriva “l’ordine dell’Autorità”, cioè la già indicata nota dell’Asl del 4 ottobre alle 14.13, “la prestazione sportiva del Napoli (che fin dalla sera precedente aveva proceduto a disdire il viaggio aereo programmato con apposito charter) era nel frattempo oggettivamente divenuta di suo impossibile”. In buona sostanza, il “divieto” dell’Asl era giunto, secondo il Giudice Sportivo, in un momento in cui il Napoli già non aveva, per un suo comportamento, la possibilità di giocare la gara con la Juventus ed era quindi irrilevante (di conseguenza non sussistente) l’atto dell’Asl come causa di forza maggiore.
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