Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo le semifinali d’andata di Tim Cup. Ecco quanto comunicato sul sito ufficiale della Lega Serie A:
Gara soc. JUVENTUS – soc. NAPOLI del 28 febbraio 2017
Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale effettuati all’8° del secondo tempo, per circa cinque secondi, in occasione di un contrasto di giuoco, all’indirizzo del calciatore del Napoli Koulibaly; delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della soc. Juventus, atteso che il numero approssimativo dei sostenitori che hanno intonato il coro e la percezione riportata dai collaboratori stessi non sono tali da rappresentare, per dimensione e percezione reale, un fenomeno di rilevanza tale da giustificare la sanzionabilità dell’accaduto.
Gara soc. LAZIO – soc. ROMA dell’1 marzo 2017
Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Roma Rudiger, in particolare effettuati al 3° e al 24° del primo tempo ed al 26° del secondo tempo (nonostante, in questo ultimo caso, la previa diffusione di un apposito annuncio pubblico); considerato che in base alla relazione suddetta non è possibile evincere il numero anche approssimativo e/o in percentuale dei sostenitori che hanno intonato il coro, né è possibile stabilire che la percezione reale del fenomeno abbia riguardato l’intero impianto o comunque parte assolutamente prevalente dello stesso; delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della soc. Lazio. * * * * * * * * a) SOCIETA’ Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 4° del secondo tempo, intonato per circa venti secondi, un coro espressivo di denigrazione territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza. b) CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA PAROLO Marco (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione). 157/414 PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE MAGGIO Christian (Napoli) PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE ASAMOAH Kwadwo (Juventus) BIGLIA Lucas Rodrigo (Lazio) DIAWARA Amadou (Napoli) LICHTSTEINER Stephan (Juventus) MILIK Arkadiusz (Napoli) REINA PAEZ Jose Manuel (Napoli) ROG Marko (Napoli) PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE RUDIGER Antonio (Roma) STRAKOSHA Thomas (Lazio)
SERIE A TIM Gara Soc. CROTONE – Soc. CAGLIARI del 26 febbraio 2017
Il Giudice Sportivo, preso atto che da una verifica effettuata il calciatore BOADU ACOSTY Maxwell (Crotone), per un mero errore tecnico, era stato inserito, nel C.U. 153 del 28 febbraio 2017, nell’elenco dei calciatori ammoniti terza sanzione, pur essendo l’ammonizione comminata nella gara in oggetto la prima sanzione nelle gare del campionato Serie A TIM; 157/415 delibera di rettificare il C.U. 153 del 28 febbraio 2017 inserendo il calciatore BOADU ACOSTY Maxwell (Crotone) nell’elenco degli ammoniti per comportamento scorretto nei confronti di un avversario prima sanzione.
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