Non tutti i percorsi per ottenere l’abilitazione al sostegno all’estero sono ufficialmente riconosciuti in Italia e nella UE: ecco come orientarsi.
Iniziare un percorso finalizzato all’acquisizione della specializzazione per il sostegno scolastico fuori dai confini nazionali rappresenta una scelta condivisa da molti aspiranti docenti, che spesso preferiscono cercare opportunità di formazione alternative all’iter italiano, purché siano riconosciute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Non tutti i percorsi che “promettono” di rilasciare l’abilitazione scuola secondaria o TFA sostegno in Spagna sono, tuttavia, effettivamente spendibili in Italia e negli altri stati dell’Unione Europea. Molti dei corsi proposti negli ultimi anni, infatti, sono considerati irregolari e non sono ritenuti validi per l’acquisizione effettiva del titolo.
Orientarsi in quest’ambito, tuttavia, può diventare una strada in salita: fare un po’ chiarezza sulle differenze tra i percorsi validi e quelli rigettati, quindi, può rappresentare un valido aiuto per chi aspira a diventare docente di sostegno.
La sentenza del Tar che afferma la piena validità alle abilitazione in Spagna
Dopo svariati anni dall’avvio del contenzione, è giunta la decisione del TAR, il quale ha finalmente affermato che il Ministero è tenuto a riconoscere il titolo abilitante spagnolo in base alla sola acreditacion spagnola, senza dover compiere ulteriori indagini e, quindi, senza la dimostrazione di aver partecipato ai concorsi per il ruolo in Spagna, o di essere iscritti nelle c.d. bolsas spagnole.
Il Giudice ha confermato la validità del percorso ricostruendo la normativa (sia spagnola che europea) anche secondo i chiarimenti forniti dell’Amministrazione Spagnola, dando atto che il solo possesso del master en profesorado, congiuntamente a un titolo di laurea, è sufficiente a esercitare la professione di docente in Spagna e, pertanto, il titolo deve essere riconosciuto in tutta Europa.
Il TAR è andato oltre e ha motivato la sua decisione anche in base alle recenti pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in base alle quali il Ministero è tenuto a sondare la validità del titolo in base alla documentazione offerta dal richiedente, senza imporre ulteriori requisiti non previsti dalla normativa.
Il parere dei legali sulla vicenda
Secondo l’ufficio legale della SIFE Formazione, una delle agenzie leader del settore, nella persona dell’avv. Pellicanò, che ha seguito la vicenda sin dal 2017, il risultato era chiaro sin dall’inizio in base a quanto dichiarato dal Ministero Spagnolo sulle abilitazioni scuola secondaria in Spagna in base alla normativa europea che chiaramente esclude che l’autorità estera chiamata a riconoscere un titolo estero possa richiedere quale requisito l’effettivo esercizio della professione, il vero problema risultava procedurale in quanto, secondo alcune decisioni contraddittorie rispetto alla sentenza odierna, si è esclusa la possibilità di impugnare la nota, essendo una circolare priva di effetti concreti nei confronti degli interessati.
È chiaro che la nota n. 2971/2017 ha destato preoccupazione, disincentivando gli aspiranti docenti a conseguire il titolo all’estero, ma adesso che è stata annullata, occorrerà vedere come intende muoversi il Ministero in merito ai numerosi decreti di riconoscimento emessi negli anni passati.
Secondo il parere del legale, i decreti di riconoscimento emessi in questi anni sono da subito efficaci e l’apposizione di una clausola risolutiva, divenuta impossibile da realizzarsi, risulta essere come non apposta, pertanto il Ministero potrà anche non intervenire e anche chi non ha partecipato al ricorso (contrariamente a quanto previsto solitamente nel diritto amministrativo) potrà avvantaggiarsi della decisione giacchè la stessa clausola prevede un riferimento espresso al ricorso pendente davanti al TAR.
È vero, però, stante a quanto affermato dal legale, che è interesse del richiedente di domandare la cancellazione della condizione sul decreto di riconoscimento, la quale può destare incertezza anche da parte chi lo legge (soprattutto da parte dei competenti Uffici/Istituti Scolastici).
Specializzazione al sostegno senza abilitazione per materia
Per quanto riguarda il parere del Ministero dell’Istruzione e del Merito riguardo alla specializzazione al sostegno acquisita all’estero, già da settembre 2022 sono stati validati i requisiti di riconoscibilità in Italia delle abilitazioni conseguite in Spagna.
La sentenza del TAR del Lazio inoltre, ha fatto chiarezza in merito alla validità della specializzazione al sostegno conseguita all’estero anche nel caso in cui il docente non abbia ottenuto l’abilitazione sulla materia, che quindi non rappresenta un requisito vincolante.
La sentenza n° 3649, nello specifico, afferma che il titolo di specializzazione al sostegno scolastico ottenuto fuori dai confini nazionali – attraverso un percorso convalidato – può essere raggiunto anche senza l’abilitazione su una specifica classe di concorso.
Spetta al Ministero italiano, infatti, comparare la formazione svolta dal docente all’estero con quella richiesta per insegnare in Italia, garantendo però il riconoscimento sostanzialmente automatico del percorso svolto all’estero in presenza di un titolo con valore legale nel paese di emissione e, allo stesso tempo, della prevalente o totale coincidenza del programma seguito all’estero rispetto a quello italiano come stabilito dalla epocale sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato pubblicata a Dicembre 2022, nella quale si stabilisce che non vi è alcuna differenza tra titulo ufficiali o propri in quanto i lMinistero italiano deve valutare indipendentempente da questo la formazione acquisita.
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro