Nel caso di cessioni temporanee di contratto, i cosiddetti prestiti, si sente spesso parlare di un obbligo di riscatto per la squadra che “ospita” il calciatore. Ma le norme federali sui trasferimenti non contemplano questa opzione. Quindi giuridicamente non può esistere un dovere di comprare il giocatore alla fine del periodo di prestito, ma soltanto un “gentlemen agreement” tra i due club (o una sorta di scrittura privata che però non ha rilevanza ufficiale per la Figc). Del resto, i casi di giocatori per i quali alla fine del prestito non è scattato il “dichiarato” (soprattutto dai media) obbligo di riscatto, si stanno moltiplicando, vuoi per la crisi economica che ha colpito molti club, vuoi per lo scarso rendimento del giocatore o per un cambio di guida tecnica. Si pensi al caso Gargano che è tornato al Napoli dopo un prestito oneroso all’Inter che avrebbe dovuto essere accompagnato dall’acquisto definitivo.
Al contrario, il prestito può essere collegato a molte altre opzioni. Anzitutto la cessione temporanea del contratto di un calciatore professionista deve avere una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi del calciomercato (gennaio-luglio) e una durata massima di una stagione. A favore della società che ospita l’atleta può cessionaria è consentito il “diritto di acquisto”, che consiste nella possibilità di trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, ma a condizione: a) che l’opzione risulti nell’accordo con il corrispettivo stabilito;
b) che il contratto con la società di provenienza non termini prima della stagione in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
c) che la società di destinazione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno biennale.
Nello stesso accordo poi può essere previsto per la società di provenienza dell’atleta un eventuale diritto di controopzione, sempre precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.
Il diritto di opzione può essere, inoltre, accompagnato da un accordo di partecipazione. Anche in questo caso ci sono alcune condizioni da rispettare: a) l’accordo, redatto nel rispetto dell’articolo 102 bis delle Noif, deve indicare il corrispettivo convenuto per il diritto di partecipazione e le condizioni economiche da rispettare nel caso in cui l’accordo di partecipazione venga definito a favore della società di provenienza;
b) la società che ospita l’atleta ed esercita il diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto di durata almeno triennale.
Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite ancora clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società di destinazione o un premio di rendimento a favore della società di provenienza. I termini e le modalità per l’esercizio di queste opzioni sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dalla Figc (di solito il 30 giugno). Le Leghe invece possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età. Nella finestra del calciomercato estivo è possibile infine la cessione in prestito di un calciatore già oggetto di altra cessione temporanea a gennaio ma con l’espresso consenso della originaria società. In questo caso tutte le clausole relative ad opzione e controopzione e i premi di rendimento o di valorizzazione inseriti nell’originale accordo di trasferimento temporaneo decadono (salvo diverso ed esplicito accordo).
Fonte: Gianlucadimarzio.com
La redazione
F.G.
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