Il Giudice Sportivo Nazionale, lo scorso 22 ottobre, ha disposto l’esclusione dal campionato di Legadue della società ‘Associazione Pallacanestro Sant’Antimo’ (il Nuovo Napoli Basket) per il mancato pagamento della prima rata dei contributi obbligatori previsti. Di conseguenza, veniva disposto l’immediato svincolo dei tesserati della società e l’annullamento delle gare di campionato fino ad allora disputate, con riserva di ulteriori provvedimenti alla conclusione delle indagini avviate dalla Procura federale in ordine ai comportamenti posti in essere dalla dirigenza della società. In effetti, il bonifico era stato effettuato ma l’importo era diverso da quello richiesto, 3 euro anziché 33mila. Una bella differenza.
Quando sembrava tutto perduto, ecco arrivare l’improvviso colpo di scena. Maurizio Balbi, un imprenditore napoletano che vive e lavora a Bergamo, ha provveduto a versare nelle casse della Fip, la mattina del 24 ottobre, il bonifico di 33mila euro relativo alla prima rata d’iscrizione al campionato. Sembrava tutto risolto, ma il ricorso per la riammissione innanzi alla Commissione Giudicante, l’organo d’appello, è stato respinto. La dirigenza del Napoli Basket riteneva che il termine di scadenza fosse il 24 ottobre e il tempo a disposizione fosse sufficiente per regolarizzare la propria posizione. Al di là delle complesse situazioni societarie che magari troveranno risoluzione, in un senso o nell’altro, solo al termine della vicenda, il pomo della discordia è la corretta applicazione dell’art. 18 del regolamento federale che stabilisce la “deadline” per provvedere ai pagamenti nel caso le società siano raggiunte da ingiunzioni di pagamento. Come detto, la decisione della Fip è stata ritenuta precipitosa sul presupposto che ci fossero ancora i margini temporali per sistemare la pendenza. Nonostante ciò la successiva decisione della Commissione Giudicante ha confermato il primo verdetto. Anche se, da quello che è trapelato, proprio le motivazioni (di regola, non sono pubbliche) addotte dall’organo di appello, giustificano un moderato ottimismo per il successivo grado di giudizio. Infatti, l’ingiunzione di pagamento non impugnata, a cui si fa riferimento, sarebbe datata 9 ottobre, e non più 5 ottobre come evidenziato in un primo momento. Se la scadenza fosse quella, il pagamento del giorno 24 avrebbe rispettato i termini (15 giorni dall’ingiunzione) previsti dal citato art.18. Infatti, la censura della commissione giudicante, sulla base della quale ha respinto il ricorso, riguarderebbe la mancata impugnativa della medesima ingiunzione, il cui effetto non potrebbe essere, comunque, l’esclusione della squadra dal campionato.
Il ricorso al Tnas, in ogni caso, è rimasta l’ultima possibilità per evitare la definitiva estromissione. Lunedì alle ore 14,30 è fissata l’udienza davanti al Collegio arbitrale, al termine della quale il Napoli Basket conoscerà finalmente il suo destino. Va anche ricordato che, in prima istanza, il Tnas ha bocciato la riammissione in Legadue, seppure sub iudice, della società partenopea, ma questa pronuncia, naturalmente, non inciderà sull’esito del ricorso. Il procedimento, innanzi al Tnas, differisce nelle modalità di svolgimento rispetto a quelli precedenti. Tecnicamente, non si tratta di un giudizio vero e proprio, gli arbitri, esperito preventivamente il tentativo di conciliazione, producono il cosiddetto “lodo” cioè una pronuncia che contiene la soluzione più appropriata da applicare alla questione di cui sono stati investiti. Un altro motivo per ritenere, al di là degli errori commessi, ancora possibile la sopravvivenza della pallacanestro a Napoli.
Avv. Gianluca Spera
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro