La Corte di Giustizia Federale ha accolto il ricorso del Torino avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore ‘Curva Primavera’ privo di spettatori. La sanzione, inflitta in seguito all’incontro casalingo con l’Inter del 20 ottobre scorso per cori di discriminazione territoriale, era stata sospesa ai sensi dell’art.16 n.2 bis del Codice di Giustizia Sportiva.
Ordinanza interlocutoria e disposizione di supplementari accertamenti istruttori invece in merito al ricorso dell’Inter avverso l’obbligo di disputare una gara con il ‘Secondo anello Verde’ privo di spettatori (e un’ammenda di 50mila euro). Anche in questo caso la sanzione, sospesa ai sensi dell’art.16 n.2 bis del Codice di Giustizia Sportiva, era stata inflitta in seguito al match Torino-Inter dello scorso 20 ottobre. Giudicati inammissibili infine i ricorsi del Latina in merito all’obbligo di disputare una gara con la ‘Curva Nord’ priva di spettatori e del Virtus Lanciano avverso la squalifica per tre giornate del calciatore Carlo Mammarella.
Fonte: figc.it
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